Organo Garanzia

Cosa fa

Cos’è

L’Organo di Garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria di primo e secondo grado istituito ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 249/1998 come modificato dal D.P.R. 235/2007.

Esso, sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, di norma, si compone, per la scuola Secondaria di Primo Grado da un docente designato dal Consiglio d’Istituto e da 2 rappresentanti eletti dai genitori. Ha durata triennale.

Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il “diritto di difesa” degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sulla trasparenza).

Rispetto alle parti questo organismo è un luogo “terzo”, cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell’arbitro. L’organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto sia a livello regionale.

Cosa fa

La sua competenza è estesa sia ai vizi di procedura che a quelli di merito e le sue funzioni sono:

L’Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l’ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l’irrogazione delle sanzioni.

L’ammissibilità del ricorso è legata a:

  1. aspetti non presi in esame durante l’accertamento;
  2. carenza di motivazione;
  3. eccesso della sanzione.

Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l’irrogazione della sanzione, l’Organo di Garanzia, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l’astensione dal voto), può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all’organo di competenza, che ha l’obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato.

Prima di prendere una decisione, questo organismo deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione.

L’Organo di Garanzia deve essere convocato dal Presidente, entro 5 giorni dalla data in cui viene depositato il ricorso, al di fuori dell’orario di lezione. La seduta si considera valida con la presenza di almeno la metà +1 dei membri.

Avverso le decisioni dell’Organo di Garanzia è ammesso ricorso all’Organo di garanzia Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.

Organizzazione e contatti

Contatti

Sede

  • indirizzo

    Via Verdi, 3

  • CAP

    20070

  • Orari

    attività didattiche dal lunedì al venerdì
    ingresso: ore 8:00
    inizio lezioni: ore 8:05
    termine lezioni: ore 13:45

Documenti